lunedì 9 gennaio 2012

La prestazione energetica entra negli annunci immobiliari

È in vigore dal 1° gennaio 2012 l’obbligo di indicare l’indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari.
Per vendere un edificio o una singola unità immobiliare sarà quindi necessario far redigere l’attestato di certificazione energetica da un certificatore accreditato e poi riportare i dati negli annunci affissi all’edificio o pubblicati su riviste, siti web e altri mezzi di comunicazione.
La disposizione è contenuta nell’articolo 13 del Dlgs 28/2011, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, che ha aggiunto all’articolo 6 del Dlgs 192/2005 il comma 2-quater che recita “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo onerosodi edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica”.
L’indice di prestazione energetica - ricordiamo - misura il consumo totale di energia primaria per il riscaldamento invernale (in regime continuo per 24 ore) riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espressi rispettivamente in kW/mq anno o kWhmc anno. Ad un indice più basso corrisponde un consumo di energia più basso e, quindi, una prestazione energetica migliore.
La legge nazionale richiede quindi di indicare l’indice di prestazione energetica e non la classe energetica, che può variare su una scala colorata da A a G di più immediata comprensione.

In Emilia Romagna l’obbligo di indicare negli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato è già in vigore dal 6 ottobre 2011, ai sensi della Delibera 1366/2011.

martedì 3 gennaio 2012

La Manovra del Governo Monti è legge. La detrazione fiscale del 36% diventa stabile, il bonus del 55% è prorogato fino a fine 2012.

22/12/2011 - Con 257 sì, 41 no e nessun astenuto il Senato ha approvato la fiducia posta dal Governo sulla legge di conversione della Manovra Salva Italia. Rispetto ai 281 voti favorevoli alla fiducia al Governo del 17 novembre scorso, i sì alla Manovra oggi sono stati 24 in meno.


Palazzo Madama ha dato il via libera senza modifiche al testo licenziato dalla Camera. Ricapitoliamo le misure di maggiore interesse per il settore edile e i professionisti.


Detrazione fiscale del 36%

La detrazione per le ristrutturazioni edilizie diventa permanente. Restano confermati la percentuale di detrazione del 36%, il tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali. Agli interventi detraibili già previsti dalla normativa vigente, si aggiungono quelli per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali. Quest’ultima possibilità, nel DL consentita dal 1° gennaio 2012 in presenza della dichiarazione dello stato di emergenza, nel testo approvato è prevista anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato prima del 1° gennaio 2012. Altra novità è l’estensione del bonus a tutti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, indicate all’articolo 1117 del Codice civile, e non solo quelle indicate all’art. 1117 n. 1, aggiungendo quindi alloggio del portiere, locali comuni, ascensori, acquedotti, fognature, ecc.


Detrazione fiscale del 55%

La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la percentuale scenderà al 36% e l’agevolazione sarà disciplinata dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra al Tuir, assimilandola quindi a quella per le ristrutturazioni. Il testo definitivo ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. In sede di discussione, la Commissione Territorio e Ambiente del Senato aveva chiesto di rendere permanente la detrazione o almeno di prorogarla fino al 31 dicembre 2014. Poiché il testo non è stato modificato, queste richieste non sono state accolte.


Iva

Dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2013 le aliquote Iva del 10 e del 21% sono incrementate di 2 punti percentuali. L’aliquota aumenterà ulteriormente di 0,5 punti dal 1° gennaio 2014. La disposizione sostituisce il comma sui tagli lineari del 5% per il 2012 e del 20% a partire dal 2013 sui bonus fiscali a favore dei contribuenti, colpendo anche le detrazioni su ristrutturazioni e riqualificazione energetica degli edifici. Gli aumenti sono subordinati alla mancata approvazione di una adeguata riforma fiscale.